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Il seguente testo di “codice etico” è stato adottato da PAR Soc. Coop. (Periti Ass. Riuniti).
PAR ha deciso di dare attuazione al presente Codice al fine di individuare alcune regole etiche che si ispirano su quelli che, nel comune sentire di chi appartiene alla categoria dei periti assicurativi, vengono considerati dei valori fondamentali irrinunciabili.
Di conseguenza, tutti i soci della cooperativa hanno sottoscritto il presente codice sostenendolo nei suoi principi fondamentali.
Art. 1
Valori e principi etici fondamentali
Il perito socio deve comportarsi con dignità, correttezza, probità e decoro ovvero si ispira all’osservanza di tutti quei valori morali fondamentali caratteristici del proprio status.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il perito si impegna a prestare totalmente la propria professionalità in forma disinteressata ed imparziale, improntata alla massima trasparenza.
Art. 2
Rapporti in genere
Il perito socio deve mantenere un comportamento educato, disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui.
Non deve millantare influenze o mettere in atto forme di concorrenza sleale, mantenendo il decoro della persona.
Art. 3
Doveri di operosità
e di aggiornamento professionale
Il perito socio svolge le sue funzioni con diligenza, operosità e celerità senza trascurare lo spirito di iniziativa finalizzato alla rapida definizione del proprio incarico.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento ed approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.
Art. 4
Obblighi di correttezza
del perito
Il perito socio non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi. In particolare, non si adopera al fine di influire impropriamente sulle decisioni delle proprie mandanti in merito all’assegnazione degli incarichi, né accetta che altri lo facciano in suo favore. Il perito è tenuto ad informare la Società sull’esistenza di problemi di rilevanza per l’attività professionale in genere astenendosi, nel frattempo, di intraprendere iniziative personali e lasciando all’organo di controllo della Cooperativa l’adempimento del proprio ufficio con disponibilità ed obiettività.
Art. 5
La condotta nella perizia
Il perito socio non può trattenere le cose ed i documenti ricevuti dalle parti o dagli assicurati se non per il periodo strettamente necessario allo svolgimento del proprio mandato o alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
È l’unico responsabile degli atti da lui sottoscritti; del pari non deve avvallare con la propria firma prestazioni fornite da terzi ed ogni altro atto analogamente redatto.
Art. 6
La condotta del perito
Il perito socio garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il rispettivo ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza, nonché l’ordinato e sereno svolgimento della perizia.
Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni confrontandole con le proprie convinzioni, traendo dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.
Non sollecita né riceve notizie informali nelle perizie da lui trattate; per propria iniziativa si attiva per portare a termine il proprio mandato entro termini temporali stabiliti a priori.
Evita di pronunciarsi su fatti o persone estranee alla perizia, di emettere giudizi o valutazioni che esulano dai compiti che gli sono strettamente assegnati (quali valutazioni sulle capacità professionali di altri o sulla qualità del prodotto assicurativo preso in esame o sui possibili tempi di liquidazione).
Indirizza la sua attività alla ricerca della verità acquisendo ogni elemento di prova a favore delle parti, evidenziando l’esistenza di eventuali fatti a favore di altri; redige con serenità, completezza ed oggettività le relazioni ed i propri pareri.
Interviene per impedire comportamenti scorretti da parte di altri periti assicurativi. Nei confronti degli altri colleghi, il perito socio deve prestare la propria collaborazione nel fornire eventuali elementi utili o le necessarie informazioni, sempre rispettando lo spirito di correttezza e riservatezza nei termini previsti da questo codice.
Il perito, conscio della delicata situazione in cui spesso si viene a trovare il danneggiato in conseguenza del verificarsi di un evento dannoso, si propone nei confronti dello stesso con particolare cortesia, disponibilità e spirito di servizio, comportandosi in modo da ridurre al minimo i tempi di necessari all’espletamento della sua attività.
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